Reddito di Cittadinanza

A partire dal 6 marzo 2019 è possibile presentare domanda di Reddito di Cittadinanza (Rdc) o Pensione di cittadinanza (Pdc), istituiti dal Decreto Legge 4 del 28 gennaio 2019 (per approfondire, puoi leggere direttamente qui).

La Pensione di Cittadinanza è un sussidio economico destinato a persone anziane in difficoltà. A differenza del Rdc, non sono previsti adempimenti legati al lavoro. Per poter essere beneficiari della Pdc, bisogna che l’intero nucleo sia composto da persone con più di 67 anni. Se già beneficiari di Rdc, la Pdc verrà erogata a partire dal mese successivo al compimento del 67esimo anno di età del componente più giovane. La trasformazione da Rdca Pdcsi opera d’ufficio.

La domanda per il Rdc o per la PDC può essere presentata dal 6 marzo 2019:
• telematicamente, utilizzando le credenziali SPID tramite il sito istituzionale,
• presso i CAF,
• in modalità cartacea presso gli uffici postali dal 6 marzo (e da ogni giorno 6 di ogni mese).

Dovrà essere presentato contestualmente alla domanda il modello Rdc-Comridotto per le attività lavorative iniziate dopo gennaio 2017 (se DSU presentata tra gennaio e agosto 2019) o dopo gennaio 2018 (se DSU presentata dopo agosto 2019),
Se l’attività lavorativa si protrae nel corso dell’anno 2020, deve essere ripresentato un nuovo modulo Rdc-comridotto per quella annualità,
Per le domande inoltrate tramite Poste, il modello Rdc-comridotto andrà inoltrato o tramite CAF o direttamente sul sito istituzionale con SPID.
Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall’attestazione ISEE:
• per nascita o decesso, occorre presentare nuova DSU,
• altrimenti occorre presentare DSU aggiornata entro 2 mesi e poi presentare nuova domanda Rdc.

Il richiedente e i componenti, riconosciuti come beneficiari del RDC e non esclusi dagli obblighi, sono tenuti a rendere la D.I.D. tramite l’apposita piattaforma digitale, CAF o CPI entro 30 gg dal riconoscimento del beneficio.

Il beneficiario viene convocato dal CPI, nel caso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente :
• in assenza di occupazione da non più di 2 anni,
• e/o di età inferiore di 26 anni,
• e/o beneficiario NASPI o altro ammortizzatore sociale,
• e/o che abbia sottoscritto un Patto di Servizio valido negli ultimi due anni.

Coloro i quali non sono in possesso dei requisiti citati in precedenza, verranno contattati in seguito all’accettazione del beneficio, dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni.

Per maggiori informazioni, consulta il sito ministeriale del Reddito di Cittadinanza o il sito istituzionale dell’INPS.

 

 

 

sotto: